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D.Lvo 06/02/2007 n. 529. Ferme restando le disposizioni di cui all'articolo 23 del citato decreto legislativo n. 230 del 1995, le sorgenti registrate ai sensi del presente decreto non sono soggette alle disposizioni riguardanti la denuncia di detenzione, la registrazione e la contabilità delle materie radioattive ai sensi della citata legge n. 1860 del 1962 e del citato decreto legislativo n. 230 del 1995. Art. 9 - Registro nazionale delle sorgenti radioattive e dei detentori 1. E' istituito il Registro nazionale delle sorgenti e dei relativi detentori. Il Registro è formato ed aggiornato sulla base delle informazioni inviate dai detentori delle sorgenti a norma dell'articolo 8. Con decreto del Ministro dello sviluppo economico e del Ministro dell'ambiente e della tutela del territorio e del mare, di concerto con il Ministro dell'interno, con il Ministro della salute e con il Ministro dell'economia e delle finanze, da emanarsi entro centottanta giorni dalla data di entrata in vigore del presente decreto, è individuato il Gestore del Registro nazionale e sono disciplinate, sentiti il Garante della riservatezza dei dati personali e l'APAT, per i profili di rispettiva competenza, le modalità di formazione, trattamento, aggiornamento ed accesso ai dati con particolare riguardo alle esigenze operative del Corpo nazionale dei vigili del fuoco, del soccorso pubblico e della difesa civile. 2. Le regioni garantiscono analoghe modalità di formazione, trattamento, aggiornamento ed accesso ai dati ricevuti ai sensi dell'articolo 8, comma 6. Art. 10 - Altri obblighi dei detentori 1. Il detentore della sorgente deve altresì: a) verificare, ad intervalli di tempo indicati dal-l'esperto qualificato, la presenza e le buone condizioni apparenti della sorgente e, ove ritenuto necessario, degli impianti e delle apparecchiature che contengono la sorgente nel luogo di utilizzazione o di stoccaggio; b) verificare il rispetto delle procedure gestionali di cui all'articolo 3, comma 3, lettera e); c) verificare, sulla base delle disposizioni di cui all'articolo 3, comma 3, lettera c), e ferma restando l'eventuale applicazione delle disposizioni di cui all'articolo 100, commi 1 e 2, del citato decreto legislativo n. 230 del 1995, l'integrità della sorgente dopo ogni evento incidentale, compreso l'incendio, che possa averla danneggiata, aggiornando adeguatamente il libretto di sorgente; d) restituire tempestivamente, una volta terminato l'utilizzo, la sorgente al fabbricante o al fornitore o trasferirla ad un altro utilizzatore o ad un impianto riconosciuto o al Gestore del Servizio integrato o all'Operatore nazionale; e) comunicare senza ritardo, ai sensi dell'articolo 92 del citato decreto legislativo n. 230 del 1995, gli eventi incidentali che abbiano comportato l'esposizione di un lavoratore o di un'altra persona, derivanti da sorgente o parte di essa rimasta bloccata in posizione non schermata, o da un malfunzionamento o da mancato funzionamento, anche dovuto ad azioni volontarie, dei sistemi di sicurezza e di controllo, o da perdita della tenuta della sorgente o da altri eventi riguardanti la sorgente, quali sollecitazioni meccaniche o termiche. Art. 11 - Identificazione e apposizione di un contrassegno 1. Il fabbricante o, in caso di sorgente importata da un Paese diverso da quello del fabbricante, il fornitore provvede affinchè la sorgente sia identificata con un numero di serie univoco. Tale numero è apposto, ove fattibile, mediante incisione o stampigliatura sulla sorgente. 2. Il numero è apposto, mediante incisione o stampigliatura, anche sul contenitore della sorgente. Se ciò non è possibile o nel caso di contenitori per il trasporto riutilizzabili per più sorgenti, il contenitore della sorgente deve almeno recare le informazioni sul tipo di radioisotopo. 3. Nel caso in cui la sorgente sia priva di numero di serie univoco, il detentore è tenuto a provvedere all'identificazione richiesta dai commi 1 e 2 mediante il numero di identificazione formato ai sensi dell'articolo 8, comma 8. 4. Il fabbricante o il fornitore provvedono affinchè sia apposto sul contenitore e, ove fattibile, sulla sorgente il contrassegno di cui all'articolo 61, comma 3, lettera g), del citato decreto legislativo n. 230 del 1995 o comunque un'etichetta recante l'apposito simbolo al fine di avvertire la popolazione del rischio radiologico. 5. I soggetti di cui al comma 1 provvedono a corredare la sorgente di fotografie del tipo specifico di sorgente e del relativo contenitore tipico che devono essere unite al libretto di sorgente di cui all'articolo 7. 6. Il detentore, ove fattibile, provvede affinchè il contrassegno o l'etichetta di cui al comma 1 restino leggibili. Capo II Sorgenti orfane Art. 12 - Formazione e informazione sulle sorgenti orfane 1. L'ENEA, senza nuovi o maggiori oneri per la finanza pubblica, provvede ad organizzare appositi corsi di formazione per la direzione e per il personale degli impianti in cui è più probabile che siano rinvenute o sottoposte a trasformazione sorgenti orfane, quali ad esempio, i grandi depositi e gli impianti di riciclaggio dei rottami metallici, e per la direzione e per il personale di importanti nodi di transito, quali le dogane, affinchè tali soggetti: a) siano informati della possibilità di rinvenire sorgenti; b) ricevano consulenza e formazione sul riconoscimento visivo delle sorgenti e dei relativi contenitori; c) ricevano le informazioni di base sulle radiazioni ionizzanti e sui loro effetti; d) siano informati sulle misure da adottare in caso di ritrovamento o di sospetto ritrovamento di una sorgente. Art. 13 - Emersione di sorgenti orfane 1. Ai detentori di sorgente orfana per la quale non sono state osservate le disposizioni di cui agli articoli 22, 27, 28 e 29 del citato decreto legislativo n. 230 del 1995, che, nei successivi centottanta giorni dalla data di entrata in vigore del presente decreto, ottemperino agli obblighi di cui ai commi 3 e 4, non si applicano le sanzioni stabilite dagli articoli 136 e 137 del citato decreto legislativo n. 230 del 1995, purchè la comunicazione avvenga prima dell'accertamento della presenza della sorgente orfana. 2. La comunicazione è valida anche senza l'indicazione della provenienza della sorgente orfana. 3. Nel caso che il detentore di cui al comma 1, intende utilizzare la sorgente nella propria pratica, il medesimo è obbligato a: a) adeguarsi agli obblighi previsti dalla citata legge n. 1860 del 1962, dal decreto legislativo n. 230 del 1995 e dal presente decreto; b) effettuare un versamento di euro 100,00 che affluisce all'entrata del bilancio dello Stato. 4. Nel caso che il detentore di cui al comma 1 non intende utilizzare la sorgente stessa nella propria pratica, il medesimo è tenuto a comunicare la presenza della sorgente al prefetto per l'applicazione dei piani di intervento di cui all'articolo 14. Art. 14 - Rinvenimento di sorgenti orfane ed interventi 1. Il prefetto, nel rispetto del piano nazionale di emergenza di cui all'articolo 121 del decreto legislativo n. 230 del 1995, predispone schemi di piano d'intervento tipo per la messa in sicurezza in caso di rinvenimento o di sospetto di presenza di sorgenti orfane nel territorio della provincia, avvalendosi oltre che del Corpo nazionale dei vigili del fuoco, delle Agenzie regionali per la protezione dell'ambiente, degli organi del Servizio sanitario nazionale e per i profili di competenza delle Direzioni provinciali del lavoro. 2. Il Comandante provinciale dei Vigili del fuoco attua, ai sensi dell'articolo 24, comma 2, lettera b), del decreto legislativo 8 marzo 2006 n. 139, i primi interventi di soccorso tecnico urgente nell'ambito del piano di intervento di cui al comma 1. 3. L'ENEA e le Agenzie delle regioni e delle province autonome per la protezione dell'ambiente, possono fornire consulenza ed assistenza tecnica specialistica, al fine della protezione dei lavoratori e della popolazione, a persone esercenti attività non soggette alle disposizioni di radioprotezione recate dal decreto legislativo n. 230 del 1995 e dal presente decreto, quando esse sospettino la presenza di una sorgente orfana. 4. Nei casi in cui le misure radiometriche indichino la presenza di una o più sorgenti orfane nei carichi di rottami metallici o altri materiali metallici di risulta introdotti in Italia da soggetti con sede o stabile organizzazione fuori dal territorio italiano, anche appartenenti a Stati membri della Unione europea, le autorità di cui al comma 1 dispongono, valutate le circostanze del caso in relazione alla necessità di tutelare le persone e l'ambiente da rischi di esposizione, che la sorgente orfana, o le sorgenti orfane, o l'intero carico o parte di esso sia rinviato al soggetto responsabile dell'invio del carico stesso in Italia. Il soggetto estero è responsabile anche per quanto riguarda gli oneri inerenti il rinvio del carico medesimo. Il Ministero degli affari esteri, ai sensi dell'articolo 18, provvederà ad informare del respingimento del carico la competente autorità dello Stato responsabile dell'invio del carico. Art. 15 -Introduzione di sistemi diretti alla localizzazione e valutazione di sorgenti orfane 1. Il Ministero dell'interno, Dipartimento dei vigili del fuoco, del soccorso pubblico e della difesa civile, promuove l'introduzione di sistemi diretti al ritrovamento di materiali radioattivi ed in particolare di sorgenti orfane nei principali nodi di transito, quali le dogane, i grandi depositi di rottami e gli impianti di riciclaggio dei rottami metallici. Resta fermo quanto previsto dall'articolo 157 del decreto legislativo n. 230 del 1995. 2. I sistemi per il rilevamento di materiali radioattivi dovranno essere scelti e tarati in conformità a riconosciute norme tecniche nazionali ed internazionali. Art. 16. Campagna di recupero delle sorgenti orfane 1. Al fine di individuare eventuali sorgenti orfane che sono state tramandate da attività del passato, entro i dodici mesi successivi alla scadenza del termine di cui al comma 1 dell'articolo 13, l'ENEA e le Agenzie regionali per la protezione dell'ambiente portano a termine una campagna di identificazione delle industrie nazionali, che per la tipologia dei processi produttivi possono utilizzare, aver utilizzato o essere in possesso di sorgenti radioattive, anche chiedendo dati, notizie e informazioni alle autorità competenti nonchè ai detentori. In caso di rinvenimento di sorgente orfana si applicano gli articoli 13 e 14. 2. L'ENEA avvalendosi del sistema delle Agenzie regionali in collaborazione con il Ministero dell'interno, Dipartimento dei vigili del fuoco, del soccorso pubblico e della difesa civile, redige il piano programmatico triennale di recupero delle sorgenti orfane. Il piano triennale programmatico con apposita stima per i ritrovamenti occasionali di sorgenti orfane, è redatto sulla base di previsioni statistiche sui ritrovamenti già effettuati negli anni precedenti e trasmesso alle Amministrazioni di cui al comma 3. 3. Con decreto del Ministero dello sviluppo economico di concerto con i Ministeri dell'ambiente e della tutela del territorio e del mare, dell'interno, dell'economia e delle finanze e sentiti il Dipartimento della protezione civile e le regioni, è approvato il piano triennale di cui al comma 2. Art. 17 - Operatore nazionale e Gestore del servizio integrato 1. L'Operatore nazionale deve: a) garantire la messa in sicurezza di lungo periodo delle sorgenti radioattive dismesse ai fini del loro futuro smaltimento, assicurando un immagazzinamento in sicurezza per un periodo di almeno cinquanta anni; b) rispettare le stesse prescrizioni di sicurezza per l'immagazzinamento dei rifiuti radioattivi di origine energetica; c) mantenere contabilità separata per l'attività di cui alla lettera a). 2. L'Operatore nazionale è la Società gestione impianti nucleari, (Sogin S.p.a.). 3. Il Servizio integrato garantisce tutte le fasi del ciclo di gestione delle sorgenti non più utilizzate quali la predisposizione al trasporto, il trasporto, la caratterizzazione, l'eventuale trattamento condizionamento e il deposito provvisorio. Al Servizio integrato possono aderire tutti gli impianti riconosciuti che svolgono attività di raccolta ed eventuale deposito provvisorio di sorgenti radioattive destinate a non essere più utilizzate. |
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